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Incompatibilità
Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Modulo autorizzazione

Riferimenti normativi:

D.P.R. 3/57
D.P.R. 300/92
Art. 58 D.L.vo 29/93
Art. 508 D.L.vo 297/94
Art. 1 Legge 662/96
C.M. 128/97
Legge 140/97
C.P.C.M. 6/97
Art. 4 O.M. 446/97
Art. 26 D.L.vo 80/98



 

O.M. 446/97

Home NormativaIncompatibilitàArt. 4 O.M. 446/97

Art. 4 - Attivit compatibili


1. Ai sensi dell'art.1, comma 58, della legge n. 662/96 l'attivit lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non pu, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.

2. Lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato o comunque di altra attivit non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non pu venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno.

3. Qualora tale rapporto di lavoro, per esigenze connesse alla scindibilit dell'orario della classe di concorso, debba essere costituito per una percentuale inferiore all'entit indicata al precedente comma, la retribuzione relativa deve essere corrisposta in misura proporzionale all'orario attribuito. Per le prestazioni delle attivit di insegnamento e di quelle aggiuntive all'insegnamento si fa rinvio a quanto disciplinato dal successivo art. 7.

4. Il limite orario di cui al comma 2 pu essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attivit lavorativa aggiuntiva.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n.662/96, il dipendente tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra attivit lavorativa.

6. Le prestazioni lavorative di cui al precedente comma 2 possono essere esplicate in quanto siano compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito della scuola e non siano, altres, espressamente escluse dalla legge.

 

 

 

 

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